ARTICOLO 15 , LEGGE 12.11.2011, N. 183, ADEMPIMENTI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
Dal 1°gennaio 2012 trova applicazione l'art. 15 della Legge 183/2011, in forza del quale le pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi non possono più accettare, né richiedere certificazioni a cittadini ed imprese. Nei rapporti con Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi. i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà prodotte dal cittadino.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, facoltativa nei rapporti con i privati.
Essa sostituisce in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell 'archivio dell 'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categorie di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell 'interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte);
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Tale dichiarazione, se presentata alle Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, owero sottoscritta e presentata o spedita, anche a mezzo fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, owero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà.
In caso di DICHIARAZIONE FALSA il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà è gratuita e quindi non ci sono costi.
Cittadini non italiani
Per i cittadini dell'unione europea si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all'unione europea residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo qualora si tratti di comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici.
Ciò premesso, i certificati che verranno rilasciati da questo Comune resteranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi".
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