Diritto di voto a domicilio

Pubblicata il 07/05/2024

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
 
Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare. 
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1  convertito, con modificazioni, dalla  L.  27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46).
Domanda
La domanda, come da modello in allegato, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e  un recapito telefonico per ogni successiva comunicazione.
Per esercitare il voto a domicilio occorre presentare domanda all'Ufficio Elettorale, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024, allegando obbligatoriamente:
  • copia della tessera elettorale
  • copia di un documento d'identità valido
  • idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente
La documentazione può essere presentata:  Possono richiedere l'esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori:
  1. affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 legge n. 104/1992;
  2. affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione
  3. affetti da gravissime infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione con qualsiasi mezzo di trasporto
L'accertamento dei requisiti al fine dell'esercizio del voto deve essere accertata dal funzionario medico designato dall'ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali di cui al punto 2
 

Allegati

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