Scheda tecnica 2011 ravvedimento operoso
SCHEDA TECNICA
- - Normativa e prassi di riferimento :
Art. 13, D.Lqs. 472/1997
Art. 16, D.Lqs, 473/1997
Art. 1, commi 20 e 22, Legge di Stabilita 2011
D.M. 7 dicembre 2010
=> Oggetto: tramite il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di rimediare spontaneamente aile violazioni commesse tramite l'applicazione di una sanzione ridotta.
Condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso:
- Versamento del tributo omesso con l'aggiunta di interessi e sanzioni ridotte (vedi di seguito per modalità ) entro dei termini prestabiliti (vedi di seguito);
- La violazione non deve essere già oggetto di accertamento da parte dell'ufficio: se, ad esempio, il Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento o anche un semplice questionario ICI e il contribuente procede con un ravvedimento operoso, l'ufficio può disconoscere l'efficacia del ravvedimento e continuare l'attività di accertamento;
- Rispettare le eventuali condizioni per il ravvedimento stabilite dal Comune: ad esempio, molti regolamenti prevedono l'obbligo di trasmettere all'ufficio un apposito modulo di comunicazione dell'avvenuto ravvedimento allegando copia della quietanza di versamento.
Scadenze e sanzioni:
Ricordiamo che il 16 dicembre 2010 è scaduta l'ultima possibilità di ravvedere il saldo ICI 2009 (per l'ultimo caso rimasto, ovvero quello di omesso versamento in assenza di obbligo dichiarativo).
I casi di ravvedimento relativi all'ICI 2010 sono i seguenti:
| Scadenza ravvedimento | Sanzione ravvedimento | |
| Omesso versamento acconto ICI 2010 con obbligo dichiarativo | Termini per la dichiarazione dei redditi 2010 | 3 % |
| Omesso versamento acconto ICI 2010 senza obbligo dichiarativo | 16 giugno 2011 | |
| Omesso versamento saldo ICI 2010 | (il 15 gennaio è un sabato) | |
| Omesso versamento saldo ICI 2010 con obbligo dichiarativo | Termini per la dichiarazione dei redditi 2010 | |
| Omesso versamento saldo ICI 2010 senza obbligo dichiarativo | 16/12/2011 |
Attenzione: la Legge di Stabilità 2011 ha modificato le sanzioni in caso di ravvedimento operoso, stabilendo però che le nuove sanzioni si applicano "alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011": per questo motivo, nella tabella sopra abbiamo mantenuto le vecchie sanzioni, in quanto trattasi di "omissioni" compiute entro il dicembre 2010.
A partire dall'acconto ICI 2011 si applicheranno le nuove sanzioni secondo la seguente tabella:
| Scadenza ravvedimento | Sanzione ravvedimento | |
| Omesso versamento acconto ICI 2011 | (il 16 luglio è un sabato) | 3 % |
| Omesso versamento acconto ICI 2011 con obbligo dichiarativo | Termini per la dichiarazione dei redditi 2011 | 3.75 % |
| Omesso versamento acconto ICI 2011 senza obbligo dichiarativo | 16 luglio 2012 | 3,75 % |
| Omesso versamento saldo ICI 2011 | 16 gennaio 2012 (il 15 gennaio è domenica) | |
| Omesso versamento saldo ICI 2011 con obbligo dichiarativo | Termini per la dichiarazione dei redditi 2011 | 3,75 % |
| Omesso versamento saldo ICI 2011 senza obbligo dichiarativo | 16/12/2012 | 3,75 % |
Interessi:
a seguito del D.M. 7 dicembre 2010, dal 1° gennaio 2011 ¡1 tasso di interesse legale è stato elevato ali' 1,5 %:
| Saggio di interesse fino al 31 dicembre 2010 | Saggio di interesse dal 1° gennaio 2011 |
| 1% | 1,5 % |
=> Modalità dì versamento:
per effettuare il versamento relativo al ravvedimento operoso vanno utilizzati i normali bollettini di versamento, nei quali andrà barrata l'apposita casella "RAVVEDIMENTO" e andranno inserite le cifre con le seguenti modalità:
(c/c n. 89115554 - SE.RI.T. Sicilia S.p.a. - Catania )
- Nel dettaglio in basso ("TERRENI AGRICOLI", "AREE FABBRICABILI", "ABITAZIONE PRINCIPALE" ."ALTRI FABBRICATI") andrà indicato l'importo del solo tributo omesso;
- L'importo del versamento indicato in alto in cifre e in lettere deve invece corrispondere alla somma arrotondata tra il tributo omesso, le sanzioni e gli interessi (il dettaglio delle sanzioni e degli interessi non compare, quindi, in nessuna riquadro del bollettino).
Nel caso il contribuente intenda utilizzare il modello F24, i codici sono i seguenti:
| Oggetto | Codice F24 |
| Abitazione principale | 3901 |
| Terreni agricoli | 3902 |
| Aree fabbricabili | 3903 |
| Altri fabbricati | 3904 |
| Interessi | 3906 |
| Sanzioni | 3907 |

























