AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Pubblicata il 02/11/2021

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA
Provincia di Catania
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Visto che l'art.l della legge 8.3.1989 n. 95 come modificato dal comma 2 dell'art. 3 della legge 21.3.1990, n. 53, sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente sostituito dalla legge 21.12.2005, n. 270, in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;
Rilevato che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici deve essere affisso un apposito manifesto
INVITA
gli elettori di questo Comune che abbiano interesse ad essere inseriti nel!' Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare entro il mese di novembre p.v., domanda redatta in carta libera, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento (D.P.R. 445/2000).
L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)    essere elettore del Comune;
b)    avere assolto gli obblighi scolastici.
c)    non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570 ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n°361(1).
Tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nel!' Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale non devono ripresentare nuova domanda.
Dalla residenza municipale, 29.10.2021
Il Sindaco
Dott. Anastasio Carrà

(1) Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a)    coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b)    i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c)    gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
d)    i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e)    i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f)    i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

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